Dal punto di vista storico, ed in particolare per quanto riguarda la sua origine, Il Codice Deontologico degli Psicologi presenta, rispetto alla maggior parte degli analoghi strumenti adottati da altre Categorie professionali, almeno tre caratteristiche che, considerate tutte insieme, si rivelano estremamente significative:
Il significato complessivo di queste tre caratteristiche, considerate tutte insieme, risulta ben più profondo e di più alto livello rispetto a quello che semplicemente si ottiene considerandole ad una ad una, separatamente. Parafrasando la ben nota enunciazione di Kurt Lewin, che ci insegnava che "un gruppo è qualche cosa di più e di diverso rispetto alla semplice somma delle sue parti", potremmo dire che il "combinato disposto", il prodotto complessivo di questi tre principi legislativi, è qualche cosa di più e di diverso rispetto a ciò che ciascuno di essi comporta.
Il primo risultato dell'interazione di questi tre principi, che non è presente in ciascuno di essi se invece vengono considerati separatamente, è che il Codice Deontologico, per avere una sua applicabilità e funzionalità, deve sempre rispecchiare in modo sufficientemente fedele i valori e le norme sui quali la comunità scientifica degli psicologi tende a riconoscersi, anche se essi si vengono a modificare nel tempo. Ma, parallelamente a ciò, si può anche considerare la questione dall'angolazione diametralmente opposta e complementare, e quindi, nello stesso tempo, altrettanto vera: si può cioè affermare che, se è vero che il Codice Deontologico ha una sua validità concreta solo se riflette nelle sue norme e nei suoi articoli ciò che la categoria professionale degli Psicologi riconosce come unificante rispetto a ciò che essa percepisce come propria identità culturale, è anche vero che esso rende concreta, deve rendere concreta, è lo strumento nel quale in ogni momento si deve concretamente manifestare, ciò che dalla Categoria degli Psicologi è ritenuto proprio come caratteristica fondamentale, strutturale, della propria più profonda identità professionale.
Il secondo risultato dell'interazione di questi tre principi, pertanto, può essere anche riassunto dall'affermazione per cui non solo il Codice Deontologico deve essere in ogni periodo storico coerente con l'identità professionale della Categoria in modo semplicemente passivo, secondario, subordinato, ma che esso è stato di fatto ritenuto dal legislatore anche come uno strumento attivo, di promozione, oserei dire addirittura di produzione, dei fondamenti sui quali la Categoria costruisce e deve costruire la propria identità.
Codice Deontologico non solo, quindi, come "prodotto" della Categoria e come riflesso della sua identità, ma anche, nello stesso tempo e per legge, come "produttore", costruttore, realizzatore dell'identità della categoria, in un processo dialettico in cui tesi ed antitesi si superano a vicenda per costruire sintesi che a loro volta diventano tesi di nuovi ed ulteriori processi di sviluppo.
Uno strumento di questo livello, pertanto, non può essere semplicemente considerato come un elenco di norme o di principi relativi al corretto agire dello Psicologo nelle singole attività che riguardano la sua professione, sia clinica che applicata ad altri settori, ma va invece visto come qualcosa di più alto valore e significato, che non solo rispecchia ma anche costruisce, o per meglio dire aiuta a costruire ed a perfezionare nel tempo le linee portanti fondamentali dell'identità comune più profonda di questa Categoria professionale.
Su queste basi, nell'adunanza del 27 e 28 giugno 1997, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha approvato l'attuale stesura del Codice Deontologico degli Psicologi italiani abilitati, che in data 17 Gennaio 1998 è stata approvata, mediante referendum, dalla Categoria Professionale degli Psicologi iscritti agli Albi dei 21 Ordini territoriali italiani. Esso è pertanto entrato in vigore dal 16 febbraio 1998, vale a dire dal trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, e, sulla base di quanto appunto previsto dalla Legge 56/89, dovrà essere periodicamente aggiornato, al fine di continuare ad esprimere nel tempo a quel "sentire comune" che la Comunità degli Psicologi percepisce rispetto a sé stessa nell'evoluzione della propria identità professionale complessiva.
Nella sua odierna stesura, ad ogni modo, il Codice Deontologico degli Psicologi è costituito da 42 articoli, suddivisi in cinque gruppi tra loro omogenei e riuniti quindi nei cinque seguenti "Capi":
Ad una prima ma un po' superficiale analisi, pertanto, il Codice Deontologico potrebbe essere ancor più semplicemente considerato come suddivisibile in tre parti complessive:
In realtà, ad un esame più profondo, è evidente che le cose non stanno affatto così. Si nota infatti immediatamente come anche il Capo I, che dal titolo potrebbe anche far ritenere di prendere in esame solo i principi generali alla base della deontologia comune a tutti gli Psicologi indipendentemente dai loro specifici settori di operatività, è già in realtà estremamente attento alla prassi quotidiana (sia essa clinica, di ricerca, di selezione, di sperimentazione e così via) e non può quindi essere affatto disgiunto né da quanto specificato nei tre Capi successivi né da quanto previsto dall'ultimo Capo.
In altri termini, il Codice Deontologico degli Psicologi italiani è cioè da considerarsi come un "corpus" unico e sostanzialmente indivisibile, che cerca sin dall'inizio di affrontare il problema del rispetto dei principi giuridici ed etici che sono alla base del corretto esercizio della professione senza mai perdere di vista, nella loro enunciazione e specificazione, anche le varie modalità con le quali essi si propongono nell'esercizio concreto dell'attività professionale.
Dal punto di vista complessivo, generale, quattro sono i principi fondamentali ai quali il Codice Deontologico degli Psicologi italiani complessivamente si ispira:
Ognuno di essi non è ribadito in un solo articolo, ma ne interessa diversi, distribuiti nei vari Capi. Ognuno di essi, a sua volta, ricomprende al proprio interno alcuni principi più specifici, riferibili in modo particolare alle attività di tipo clinico.
| Principi generali alla base del Codice Deontologico | Principi del Codice Deontologico di particolare interesse per l'attività clinica |
| Meritare la fiducia del cliente |
|
| Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente | Principio del rispetto della fondatezza scientifica della propria attività Principio del rispetto della libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista a cui rivolgersiPrincipio della responsabilità professionale |
| Usare con giustizia il proprio potere | Principio della responsabilità professionale Principio del consenso informatoPrincipio del rispetto e della tutela del benessere del destinatario dell'intervento e/o di terzi Principio del diritto dei soggetti alla riservatezza ed all'anonimato Principio del segreto professionale Principio dell'informazione dell'Autorità Principio del rispetto della libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista a cui rivolgersi |
| Difendere l'autonomia professionale | Principio dell'autonomia professionale Principio del decoro e della dignità professionale Principio del rispetto della fondatezza scientifica della propria attività |
Per tali motivi, se si vogliono trovare all'interno del Codice Deontologico degli Psicologi precise indicazioni rispetto all'agire clinico, esse vanno ricercate un po' lungo tutta la sua struttura complessiva, in concetti e principi che si presentano e spesso si ripresentano nel contenuto di vari articoli disseminati lungo una sorta di "filo rosso" che ne attraversa l'intero testo. Per evidenziare pertanto la specifica presenza di tali principi all'interno del Codice è possibile utilizzare la seguente tabella, che cerca di correlarli agli articoli nei quali essi vengono in particolare affrontati.
| Principi del Codice Deontologico di particolare interesse per l'attività clinica | Articoli del Codice Deontologiconei quali essi sono contenuti |
| Principio della responsabilità professionale | Articolo 1 |
| Principio dell'autonomia professionale | Articolo 6 |
| Principio del rispetto e della tutela del benessere del destinatario dell'intervento e/o di terzi | Articolo 4 Articolo 13 Articolo 22 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 31 Articolo 36 Articolo 39 |
| Principio del rispetto della fondatezza scientifica della propria attività | Articolo 5 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 25 |
| Principio del consenso informato | Articolo 9 Articolo 12 Articolo 24 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 39 |
| Principio del diritto dei soggetti alla riservatezza ed all'anonimato | Articolo 4 Articolo 9 Articolo 14 Articolo 16 Articolo 17 |
| Principio del segreto professionale | Articolo 11 Articolo 12 Articolo 15 |
| Principio dell'informazione dell'Autorità | Articolo 13 |
| Principio del rispetto della libertà di scelta del professionista da parte del cliente | Articolo 18 |
| Principio del decoro e della dignità professionale | Articolo 36Articolo 38Articolo 40 |
| Principio dell'aiuto del pubblico e degli utenti a sviluppare in modo consapevole opinioni e scelte | Articolo 39 |
La violazione di questi principi, e non solo mediante comportamenti espressamente vietati da singoli articoli del Codice, comporta la possibilità di sanzioni disciplinari che sono previste non dal Codice medesimo, bensì già dall'art. 26 della stessa Legge 56 regolamentante l'attività dello Psicologo ed istitutiva del relativo Ordine. Le sanzioni previste da tale articolo sono, in ordine crescente di gravità, le quattro seguenti:
La filosofia di fondo del Codice, comunque, sembra solo in parte orientata in senso specificatamente punitivo: e questo non solo per la ricorrente presenza in quasi tutti gli articoli dei principi positivi sopra ricordati (siano essi quelli di carattere generale siano invece quelli particolarmente riferibili all'attività clinica) ma anche, in modo speculare e complementare, per la quasi totale assenza di definizione di comportamenti definiti come gravi e pertanto passibili di pesanti sanzioni disciplinari. Soltanto due volte, in tutto il Codice Deontologico, vengono infatti descritti ed esemplificati comportamenti dello Psicologo esplicitamente definiti come "gravi", e ciò all'interno del secondo comma dell'art.28 che testualmente recita:
"Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale".
E' pertanto evidente, anche sulla base di un'ampia serie di ricerche che ormai ha già definitivamente dimostrato la pericolosità e l'estrema nocività di comportamenti di questo tipo non solo per il benessere psicologico, ma anche per la stessa salute mentale dei pazienti, che è forse proprio su questo terreno, quello dei flussi più profondi di emozioni, fantasie e spesso anche desideri che si attivano tra psicologo e paziente nell'esercizio di attività di tipo clinico, che si gioca la partita più decisiva per la tenuta o meno dei presupposti deontologici necessari per il corretto svolgimento dell'attività del singolo professionista.
Ma forse può anche essere altrettanto evidente, se è vero come si evidenziava in precedenza che le norme deontologiche per gli Psicologi costituiscono anche una delle basi fondamentali su cui si costituisce l'identità professionale complessiva di questa Categoria, che è proprio sul terreno clinico e sui relativi rischi di relazioni "di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale" che l'identità professionale complessiva della Categoria o si consolida, o rimane traballante, o si disgrega.
E' forse, questa, la scommessa dei nostri anni, quelli che separano il primo testo effettivamente vigente del Codice Deontologico degli Psicologi italiani dalle sue successive, future, modificazioni. Ed in tal senso si rivelano oggi come estremamente profetiche le parole, pronunciate da Sandro Spinsanti in occasione del Convegno organizzato dal C.I.S. a Roma su questi temi dal 3 al 5 febbraio 1989, laddove si sottolineava che "in primo luogo il vantaggio di una deontologia professionale esplicita andrebbe cercato in quell'area relazionale dove si addensano i punti interrogativi fantasmatici. E la sessualità, come è noto, è particolarmente prolifica nella produzione di tali fantasmi".
Tra tutte le aree che interessano la deontologia delle professioni di aiuto alla persona, quindi, è forse proprio questa che appare oggi come la più decisiva, la più cruciale, anche se certamente non la sola. Ma poiché è anche una di quelle più affascinanti appare più che mai opportuno, a questo punto, esplorarla ancora.
Articolo scritto da di "Fulvio Frati" - Presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna - Componente della Commissione Deontologica del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
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