Borse di studio presso Ente Privato



Domanda:

Vorrei sapere se la fruizione di una borsa di studio presso un Ente privato è compatibile con l'esercizio della libera professione svolta in orari "extra" rispetto a quelli riferiti alla Borsa di studio e fuori dall'Ente.

 

Risposta:

Quando parliamo di borsa di studio, ci riferiamo ad "erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, di ricerca scientifica o di specializzazione, comprese quelle finalizzate ad una futura eventuale occupazione di lavoro, con esclusione delle erogazioni effettuate con finalità di selezione preliminare del personale da assumere".

Le borse di studio possono essere attribuite solo a mezzo bando di concorso pubblico o privato, e normalmente all'interno del documento che definisce le modalità di erogazione delle somme, sono anche individuate le condizioni per l'accesso alla borsa. E' dunque in quel documento che deve essere ricercata la compatibilità tra la borsa di studio e l'esercizio dell'attività professionale.

Molto spesso però all'interno del documento che disciplina la borsa di studio ci sono solo vincoli di carattere reddituale: al di sopra di un certo livello di reddito complessivo non è più possibile percepire il sussidio, oppure questo viene ridotto in misura considerevole. E allora è importante sapere che le borse di studio disciplinate dall'art.75 del Dpr n.382/1980 (dottorato di ricerca), quelle erogate dalle istituzioni universitarie per la frequenza di corsi di perfezionamento, per la frequenza delle scuole di specializzazione e per la frequenza dei corsi di specializzazione all'estero sono completamente esenti dall'Irpef, e pertanto non devono essere dichiarate, ossia non rientrano nel calcolo del reddito complessivo del borsista. Lo stesso vale per gli assegni di studio corrisposti dallo Stato o dalle regioni agli studenti meritevoli e privi di mezzi.

Nel caso specifico, poiché l'ente che paga la borsa di studio è un ente privato il beneficiario ha un reddito costituito dalla borsa di studio.
Questo reddito per legge è assimilato al reddito di lavoro dipendente, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 10%, e per le somme percepite complessivamente nell'anno solare il soggetto erogante rilascerà una certificazione risultante agli atti dell'amministrazione finanziaria.
Sarà dunque questo reddito che, sommato a quello da attività professionale oppure ad altre tipologie di redditi (fabbricati, rendite, indennità, etc) determinerà il reddito complessivo e quindi se il borsista ha ancora diritto a percepire l'assegno oppure no.

Cordialmente
dott.ssa Maria Di Bari

 




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