Newsletter inviata dall'Ordine Psicologi Lazio
Cari colleghi,
abbiamo chiesto al nostro consulente fiscale, dott. Fabrizio Del Franco, di elaborare la breve nota informativa che segue sulle principali novita' introdotte dalla Manovra Finanziaria per il 2008 per quanto attiene la professione di psicologo. Una prima parte della nota riguarda in generale alcune delle principali novita' in merito alle imposte dirette e alle altre agevolazioni, la seconda parte riguarda l'introduzione di un nuovo regime per i cosiddetti "contribuenti minimi", cioe' coloro che non conseguano compensi annuali superiori a 30.000 euro, e non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto.
Ecco il testo della nota informativa:
INTERVENTI SULLE IMPOSTE DIRETTE ED ALTRE AGEVOLAZIONI
Al fine di favorire le aggregazioni tra professionisti, agli studi professionali associati con almeno 4 e non piu' di 10 professionisti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi per l'acquisizione di determinati beni o per l'ammodernamento, la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili utilizzati. Il credito e' utilizzabile in compensazione (art. 1 co. 70-76).
Dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2008 il reddito complessivo si calcola sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni ed imprese commerciali (art. 1 co. 29-30).
Le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e da partecipazione in S.n.c. e S.a.s. residenti possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con aliquota del 27,5%.
Ai titolari di contratti di locazione di immobili adibiti a prima casa spetta una detrazione pari a E 300,00 se il reddito complessivo non supera E 15.493,71 e pari a E 150,00 se il reddito complessivo supera E 15.493,71. Inoltre ai giovani di eta' compresa tra il 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione di un immobile da destinare a prima casa, per il primi 3 anni di locazione spetta una detrazione di E 991,60 se il reddito complessivo non supera E 15.493,71 (dal 2007) (art. 1 co. 9-10).
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge e' prevista una detrazione pari a E 1.725,00 se il reddito complessivo non supera E 7.500. Tale importo diminuisce al crescere del reddito complessivo e si azzera per redditi superiori a E 55.000,00 (dal 2007) (art.1 co. 11-12). In presenza di almeno 4 figli a carico ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di E 1.200,00 (dal 2007) (art. 1 co. 15-16).
E' stata estesa anche al 2007 la detrazione delle spese per la frequenza di asili nido, pari al 19% delle spese sostenute fino ad un massimo di E 632 annui di spesa per figlio (dal 2007) (art. 1 co. 201).
E' stato elevato a E 4.000,00 il limite di spesa per interessi passivi e oneri accessori per mutui stipulati per acquisto della abitazione principale su cui calcolare la detrazione del 19% (dal 2007) (art. 1 co. 202).
E' stata introdotta una detrazione per spese di aggiornamento e formazione professionale pari al 19% delle spese documentate fino ad un massimo di spesa di E 500,00 sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (dal 2008) (art. 1 co. 207).
E' riconosciuta una detrazione IRPEF pari a 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per un importo non superiore ad E 250,00 (dal 2008) (art. 1 co. 309).
Sono state prorogate fino al 31.12.2010 (art. 1 co. 17-19, co. 20-24 e 286):
Sono previsti contributi per collaboratori coordinati e continuativi e per collaboratori a progetto per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica sostenute entro il 31.12.2008 (art. 2 co. 513).
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
La Manovra Finanziaria per il 2008, ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2008 un nuovo regime semplificato per le persone fisiche che esercitano attivita' professionale e di impresa denominato"Regime dei contribuenti minimi", disciplinato all'articolo 1 dal comma 96 al comma 117.
Possono accedere al nuovo regime gli Psicologi che nell'anno solare precedente:
E' altresi' richiesto che nel triennio precedente non abbiano acquistato, anche in leasing, beni ammortizzabili di importo superiore a 15.000 euro (comma 96).
Gli Psicologi che esercitino individualmente la professione e contemporaneamente detengano quote di partecipazione in societa' di persone o associazioni costituite per l'esercizio della professione, non possono accedere al nuovo regime (comma 99).
I contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dunque non devono addebitarla in fattura ne' possono detrarre l'IVA sugli acquisti. Non sono obbligati alla tenuta dei registri obbligatori IVA ai sensi del DPR 633/72, alla dichiarazione e comunicazione annuale IVA e all' invio dell'allegato clienti e fornitori. Permane l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e sulle fatture emesse dovra' annotarsi che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 della legge finanziaria per il 2008" (comma 100, comma 109).
Ai fini delle imposte sui redditi i contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, non sono soggetti agli studi di settore ne' ai parametri, non sono soggetti all'Imposta sui Redditi per le Attivita' Produttive (IRAP) (comma 104), ma devono versare una imposta sostitutiva dell'Imposta sui Redditi per le Persone Fisiche (IRPEF) e delle addizionali IRPEF pari al 20 % del reddito conseguito (comma 105). Le ritenute subite dal contribuente minimo si considerano effettuate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105, come specificato all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/01/2008.
Gli Psicologi che iniziano l'attivita' professionale nell'anno 2008, ove presumano di rispettarne i requisiti, devono comunicarlo nella comunicazione di inizio attivita' mediante il modello AA9 (comma 98).
Per gli Psicologi gia' in attivita' che possiedano i requisiti sopra illustrati, varra' il comportamento concludente per cui naturalmente rientreranno nell'applicazione del nuovo regime senza necessita' di alcuna comunicazione.
L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell'IVA gia' detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili effettuati negli anni precedenti. Il versamento dell'IVA gia' detratta puo' avvenire in un'unica soluzione o in cinque rate (comma 101).
Il regime cessa di avere applicazione qualora venga meno uno dei requisiti sopra illustrati e dall'anno stesso in cui i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50% (comma 111).
In caso di passaggio dal regime agevolato al regime ordinario la legge vincola il professionista al regime ordinario per il triennio successivo (comma 110). Si consiglia in ogni caso di contattare il proprio consulente di fiducia per ottenere maggiori delucidazioni e per valutare l'opportunita' di aderire al nuovo regime.
FABRIZIO DEL FRANCO
Dottore Commercialista
Newsletter inviata dall'Ordine Psicologi Lazio
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