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Tutor Psicologo.info

Questa discussione si intitola Tutor Psicologo.info nella sezione Sulla riforma del tirocinio post lauream, appartenente alla categoria I forum dei neo-laureati e professionisti della Psicologia; Buongiorno a tutti/e, vi volevo chiedere quali sono i requisiti del tutor psicologo per tirocinio post lauream. Per esempio sul ...

  1. #1
    Neofita lucillasiro è sulla buona strada
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    11-11-2010
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    5

    Tutor Psicologo.info

    Buongiorno a tutti/e,

    vi volevo chiedere quali sono i requisiti del tutor psicologo per tirocinio post lauream.

    Per esempio sul monte ore prestate in servizio, anni di esperienza ecc..

    Grazie!!!

    Ciao!!!

  2. #2
    Partecipante Figo Blooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran fico L'avatar di Blooby gosh
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    25-08-2009
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    Sulla cresta dell'onda o sulla cima del cucuzzolo, con un occhio alla Madonnina
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    Riferimento: Tutor Psicologo.info

    Ciao, di seguito ti riporto le regole tratte dall' Uni di Torino

    REGOLAMENTO TIROCINIO da UNITO
    Criteri per i tirocini post-lauream
    ( ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 239/92 – aggiornato nel Consiglio di Facoltà
    del 25 ottobre 2005)



    I. Criteri generali


    1. Il tirocinio pratico post lauream ha durata annuale e si articola in due semestri, di carattere continuativo, con inizio 15 marzo ( e termine il 14 settembre ) e 15 settembre ( termine 14 marzo ) di ogni anno solare.

    2. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree :
    - psicologia generale ;
    - psicologia clinica ;
    - psicologia sociale ;
    - psicologia dello sviluppo .

    3. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria : la mancata effettuazione del monte ore previsto invalida il tirocinio che deve essere ripetuto.

    4. Il monte ore complessivo dei due semestri é fissato in n. 900 ore, da effettuare nell'arco di 210 giorni: il tirocinante dovrà effettuare non meno di 105 giorni e non meno di 450 ore per semestre. Eventuali assenze dovranno essere dunque recuperate all'interno di ciascun semestre. Si suggerisce di suddividere la frequenza in modo regolare ed omogeneo nell'arco della settimana lavorativa.

    5. Il tirocinio può essere svolto presso :
    a - i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ;
    b - strutture pubbliche ritenute idonee dalle autorità accademiche , d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine ;
    c - strutture private ritenute idonee dalle autorità accademiche , d'intesa con il competente Consiglio dell' Ordine ;

    6. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato al laureato dalla Segreteria Studenti della Facoltà . Il laureato riconsegnerà al termine del tirocinio il libretto , debitamente compilato e controfirmato dai Responsabili del tirocinio , alla Segreteria , entro i termini previsti. I termini obbligatori di consegna del libretto sono specificati sul libretto stesso.

    7. L'eventuale successiva sostituzione dell'Ente prescelto per il tirocinio é ammessa , su domanda presentata dall'interessato presso la Segreteria Studenti, previa approvazione della Commissione Tirocini e ratifica dei rappresentanti dello Sportello Tirocini.

    8. L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.
    Gli Enti potranno richiedere ai tirocinanti la copertura assicurativa ulteriore ove considerata insufficiente quella data dall'Università.

    9. L'attuazione del tirocinio non comporta assunzione di oneri diretti o riflessi a carico dell'Amministrazione in cui il tirocinio si realizza .

    10. La selezione dei tirocinanti sarà effettuata , presso la sede riconociuta idonea, dallo psicologo referente e/o tutor, responsabile del percorso di apprendimento connesso al tirocinio. Nella selezione ciascuna sede potrà discrezionalmente avvalersi di criteri autonomi purché coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio psicologico, che avrà tuttavia cura di esplicitare preliminarmente ai tirocinanti.

    11. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi e le modalità di svolgimento concordate con la struttura presso cui effettua il tirocinio , è facoltà dell'Ente revocare il tirocinio, previa segnalazione scritta e successiva consultazione con la Commissione Tirocini.

    12. La sede di tirocinio si rende disponibile ad accettare una indagine conoscitiva da parte della Commissione Tirocini e a garantire le informazioni necessarie a campione e qualora si ricevano segnalazioni di non corrispondenza tra le modalità di tirocinio dichiarate e quelle messe in atto.

    13. La Commissione Tirocini, composta da rappresentanti della facoltà di Psicologia e dell’Ordine degli Psicologi , stabilirà i criteri di monitoraggio delle attività di tirocinio e di periodica valutazione della sua efficacia. In caso siano rilevate inadeguatezze istruisce una pratica per la raccolta di informazioni pertinenti, segnalando alla struttura la necessità di adeguamento.
    In caso di persistenza di inadeguatezza la Commissione comunicherà alla Facoltà la proposta di revoca dell’idoneità della sede.

    14. Il tirocinante al termine dell’esperienza di tirocinio compilerà un questionario di valutazione del tirocinio medesimo redatto dalla Commissione Tirocini. I risultati emersi saranno comunicati al Referente della sede di tirocinio.

    Requisiti degli Enti per il riconoscimento dei tirocini post-lauream


    21. Oltre ai Dipartimenti ed Istituti universitari di discipline psicologiche possono essere ritenuti idonei anche :

    a) Dipartimenti ed Istituti universitari di discipline non psicologiche dove operino docenti di discipline psicologiche iscritti all’Albo degli Psicologi che possano svolgere la funzione di Tutor e Referente;

    b) Enti pubblici ed Enti privati in cui operi personale inquadrato nel profilo professionale Psicologi e iscritto all'Albo professionale da almeno 2 anni;

    c) Strutture pubbliche e private convenzionate con l'Università in cui non sia presente personale inquadrato nel profilo professionale Psicologi ; in tal caso la funzione di Tutor e Referente è svolta da un docente di discipline psicologiche afferente ai Dipartimenti o agli Istituti convenzionati suddetti.

    d) Aziende pubbliche o private con servizi o operatori attivi nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, in cui la funzione di Tutor e Referente venga svolta da personale dipendente, o esterno, ma con rapporto stabile e formalizzato con l'Azienda, appartenente al profilo professionale psicologi e iscritto all'Albo professionale da almeno 2 anni.

    22. Si richiede agli Enti ed alle Strutture pubbliche che accolgono i tirocinanti di approvare la presenza dei tirocini post-lauream con un regolamento interno di tirocinio corrispondente ai requisiti previsti dal D.M. 13-1-92, n. 239, ed ai criteri del presente regolamento.

    23. Si richiede alle strutture private che accolgono i tirocinanti, oltre all'approvazione di un regolamento interno che disciplini la presenza dei tirocinanti, la presentazione dei seguenti documenti:
    a) documento formale dell'Ente ( statuto, atto costitutivo o altro ), da cui si possa accertare la rilevanza dell'attività psicologica ivi svolta;
    b) dichiarazione che illustri il ruolo all'interno della struttura del Tutor e del Referente ed il programma di lavoro previsto per i tirocinanti.
    c) dichiarazione firmata dal rappresentante legale che certifichi il monte ore dello psicologo Tutor.
    Nasciamo tutti incendiari e moriamo pompieri

  3. #3
    Partecipante Figo Blooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran ficoBlooby gosh è proprio un gran fico L'avatar di Blooby gosh
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    Sulla cresta dell'onda o sulla cima del cucuzzolo, con un occhio alla Madonnina
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    Ciao, di seguito ti riporto le regole tratte dall' Uni di Torino

    REGOLAMENTO TIROCINIO da UNITO
    Criteri per i tirocini post-lauream
    ( ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 239/92 – aggiornato nel Consiglio di Facoltà
    del 25 ottobre 2005)



    I. Criteri generali


    1. Il tirocinio pratico post lauream ha durata annuale e si articola in due semestri, di carattere continuativo, con inizio 15 marzo ( e termine il 14 settembre ) e 15 settembre ( termine 14 marzo ) di ogni anno solare.

    2. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree :
    - psicologia generale ;
    - psicologia clinica ;
    - psicologia sociale ;
    - psicologia dello sviluppo .

    3. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria : la mancata effettuazione del monte ore previsto invalida il tirocinio che deve essere ripetuto.

    4. Il monte ore complessivo dei due semestri é fissato in n. 900 ore, da effettuare nell'arco di 210 giorni: il tirocinante dovrà effettuare non meno di 105 giorni e non meno di 450 ore per semestre. Eventuali assenze dovranno essere dunque recuperate all'interno di ciascun semestre. Si suggerisce di suddividere la frequenza in modo regolare ed omogeneo nell'arco della settimana lavorativa.

    5. Il tirocinio può essere svolto presso :
    a - i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ;
    b - strutture pubbliche ritenute idonee dalle autorità accademiche , d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine ;
    c - strutture private ritenute idonee dalle autorità accademiche , d'intesa con il competente Consiglio dell' Ordine ;

    6. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato al laureato dalla Segreteria Studenti della Facoltà . Il laureato riconsegnerà al termine del tirocinio il libretto , debitamente compilato e controfirmato dai Responsabili del tirocinio , alla Segreteria , entro i termini previsti. I termini obbligatori di consegna del libretto sono specificati sul libretto stesso.

    7. L'eventuale successiva sostituzione dell'Ente prescelto per il tirocinio é ammessa , su domanda presentata dall'interessato presso la Segreteria Studenti, previa approvazione della Commissione Tirocini e ratifica dei rappresentanti dello Sportello Tirocini.

    8. L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.
    Gli Enti potranno richiedere ai tirocinanti la copertura assicurativa ulteriore ove considerata insufficiente quella data dall'Università.

    9. L'attuazione del tirocinio non comporta assunzione di oneri diretti o riflessi a carico dell'Amministrazione in cui il tirocinio si realizza .

    10. La selezione dei tirocinanti sarà effettuata , presso la sede riconociuta idonea, dallo psicologo referente e/o tutor, responsabile del percorso di apprendimento connesso al tirocinio. Nella selezione ciascuna sede potrà discrezionalmente avvalersi di criteri autonomi purché coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio psicologico, che avrà tuttavia cura di esplicitare preliminarmente ai tirocinanti.

    11. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi e le modalità di svolgimento concordate con la struttura presso cui effettua il tirocinio , è facoltà dell'Ente revocare il tirocinio, previa segnalazione scritta e successiva consultazione con la Commissione Tirocini.

    12. La sede di tirocinio si rende disponibile ad accettare una indagine conoscitiva da parte della Commissione Tirocini e a garantire le informazioni necessarie a campione e qualora si ricevano segnalazioni di non corrispondenza tra le modalità di tirocinio dichiarate e quelle messe in atto.

    13. La Commissione Tirocini, composta da rappresentanti della facoltà di Psicologia e dell’Ordine degli Psicologi , stabilirà i criteri di monitoraggio delle attività di tirocinio e di periodica valutazione della sua efficacia. In caso siano rilevate inadeguatezze istruisce una pratica per la raccolta di informazioni pertinenti, segnalando alla struttura la necessità di adeguamento.
    In caso di persistenza di inadeguatezza la Commissione comunicherà alla Facoltà la proposta di revoca dell’idoneità della sede.

    14. Il tirocinante al termine dell’esperienza di tirocinio compilerà un questionario di valutazione del tirocinio medesimo redatto dalla Commissione Tirocini. I risultati emersi saranno comunicati al Referente della sede di tirocinio.

    Requisiti degli Enti per il riconoscimento dei tirocini post-lauream


    21. Oltre ai Dipartimenti ed Istituti universitari di discipline psicologiche possono essere ritenuti idonei anche :

    a) Dipartimenti ed Istituti universitari di discipline non psicologiche dove operino docenti di discipline psicologiche iscritti all’Albo degli Psicologi che possano svolgere la funzione di Tutor e Referente;

    b) Enti pubblici ed Enti privati in cui operi personale inquadrato nel profilo professionale Psicologi e iscritto all'Albo professionale da almeno 2 anni;

    c) Strutture pubbliche e private convenzionate con l'Università in cui non sia presente personale inquadrato nel profilo professionale Psicologi ; in tal caso la funzione di Tutor e Referente è svolta da un docente di discipline psicologiche afferente ai Dipartimenti o agli Istituti convenzionati suddetti.

    d) Aziende pubbliche o private con servizi o operatori attivi nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, in cui la funzione di Tutor e Referente venga svolta da personale dipendente, o esterno, ma con rapporto stabile e formalizzato con l'Azienda, appartenente al profilo professionale psicologi e iscritto all'Albo professionale da almeno 2 anni.

    22. Si richiede agli Enti ed alle Strutture pubbliche che accolgono i tirocinanti di approvare la presenza dei tirocini post-lauream con un regolamento interno di tirocinio corrispondente ai requisiti previsti dal D.M. 13-1-92, n. 239, ed ai criteri del presente regolamento.

    23. Si richiede alle strutture private che accolgono i tirocinanti, oltre all'approvazione di un regolamento interno che disciplini la presenza dei tirocinanti, la presentazione dei seguenti documenti:
    a) documento formale dell'Ente ( statuto, atto costitutivo o altro ), da cui si possa accertare la rilevanza dell'attività psicologica ivi svolta;
    b) dichiarazione che illustri il ruolo all'interno della struttura del Tutor e del Referente ed il programma di lavoro previsto per i tirocinanti.
    c) dichiarazione firmata dal rappresentante legale che certifichi il monte ore dello psicologo Tutor.
    Nasciamo tutti incendiari e moriamo pompieri

  4. #4
    Neofita lucillasiro è sulla buona strada
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    Riferimento: Tutor Psicologo.info

    grazie mille Blooby, molto gentile.

    ciao!

  5. #5
    Neofita miccolxxx è sulla buona strada
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    Riferimento: Tutor Psicologo.info

    Ragazzi a Roma? Qual'è il minimo delle ore e dei giorni?
    cerchiamo di non regalargli più di quello che abbiamo già dato...grazie

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